FOCUS ON LINE - RIVISTA N° 1, 7 gennaio 2011

Novità aziendali , Previdenza ed assistenza

Permessi per la assistenza ai disabili gravi
Dal 24 novembre sono in vigore nuove dispisizioni

L'Inps con la circolare n. 155 del 3 dicembre 2010 ha riepilogato e chiarito le modifiche che l’art. 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica), entrata in vigore lo scorso 24 novembre 2010, ha apportato alla normativa in materia di permessi per l'assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità

La lettera a) del comma 1 dell’art. 24 della Legge n. 183/2010 sostituisce il comma 3 dell’art. 33 della Legge n. 104/92, definendo compiutamente il novero dei beneficiari dei permessi in oggetto e stabilendo che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei permessi per la stessa persona con disabilità in situazione di gravità; la lettera b) interviene sul comma 5 dell’art. 33 citato, con riguardo al diritto, per il lavoratore che assiste il familiare, di scegliere la sede di lavoro facendo riferimento a quella più vicina al domicilio della persona da assistere, allo scopo di garantire una più agevole assistenza del disabile: la lettera c) aggiunge all’art. 33 medesimo il comma 7-bis che prevede la decadenza, per il prestatore di lavoro, dal diritto ai benefici previsti dall’articolo novellato, qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi.

Il comma 2 dell’art. 24 sostituisce il comma 2 e abroga il comma 3 dell’art. 42 del Decreto legislativo n.151/2001, eliminando i requisiti della “continuità” e della “esclusività” dell’assistenza quali presupposti essenziali ai fini della concessione dei benefici per l’assistenza al figlio maggiorenne in situazione di disabilità grave.

Il comma 3 dell’art. 24 incide sull’art. 20, comma 1, della Legge n. 53/2000 eliminando anche per la generalità dei familiari e degli affini del disabile in situazione di gravità, i requisiti della “continuità” e della “esclusività” previsti in precedenza ai fini del godimento dei permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/92.

L’art. 24 della Legge n. 183/2010 prevede, quindi, il diritto a godere dei permessi ex Legge n. 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti al coniuge, ai parenti o affini del disabile medesimo entro il secondo grado (parenti: genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; affini: suoceri, nuora, genero, cognato). Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (parenti: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; affini: zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto se i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (celibato, stato di figlio naturale non riconosciuto, divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità).

Per quanto concerne le patologie invalidanti per le quali l’assistenza può essere esercitata anche da parenti o affini entro il terzo grado, in assenza di un’esplicita definizione di legge, occorre fare riferimento a quelle indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale - Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità - n. 278 del 21 luglio 2000.

Le disposizioni in esame, quindi, chiariscono che la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso non può essere goduta alternativamente da più beneficiari, ma deve essere riconosciuta ad un solo lavoratore dipendente per la stessa persona con disabilità grave non ricoverata a tempo pieno (la circolare Inps n. 90 del 23 maggio 2007 e il messaggio Inps 14480 del 28 maggio 2010 chiariscono il requisito del ricovero a tempo pieno - ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa - e le eccezioni che fanno venir meno tale presupposto - ). Soltanto ai genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave viene riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.

Il diritto a godere dei permessi è concesso in via generale ai parenti e affini del disabile entro il secondo grado. Il diritto è esteso a parenti e affini entro il terzo grado solo nel caso in cui il coniuge o i genitori del disabile grave abbiano compiuto 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti permanenti o deceduti o mancanti. L'Inps precisa che la "mancanza" va intesa non solo come assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve anche ricomprendere ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile continuativa e certificata (divorzio, separazione legale o abbandono risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità).

L’Inps sottolinea anche che il lavoratore decade dal diritto a beneficiare dei tre giorni di permessi mensili coperti da contribuzione figurativa nel caso in cui l'Istituto previdenziale o il datore di lavoro accertino l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione degli stessi.

Il richiedente i permessi, con apposita dichiarazione di responsabilità, si impegna a comunicare, entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le variazioni eventuali delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta

Le variazioni possono riguardare l’eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizione di gravità, la revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della Commissione medica di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni, integrata ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Decreto legge n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, modifiche ai periodi di permesso richiesti o eventuale decesso del disabile.

La dichiarazione di responsabilità richiama anche le disposizioni penali applicabili per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci.