FOCUS ON LINE - RIVISTA N° 1, 7 gennaio 2011

Novità aziendali , Lavoro subordinato ed autonomo

Premi di produttività: detassazione
La Legge n. 220/2010 (ex legge finanziaria) ha prorogato il regime di detassazione anche per l’anno 2011

L’art. 2, comma 1, del Decreto legge n. 93/2008 ha introdotto, in via sperimentale, per il secondo semestre dell’anno, una tassazione agevolata sulle seguenti componenti variabili della retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato: prestazioni di lavoro straordinario (lett. a); prestazioni di lavoro supplementare in regime di part time (lett. b); incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa (lett. c). L’agevolazione consiste nell’applicazione di un imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi, a condizione che i lavoratori dipendenti avessero percepito nel 2007 redditi di lavoro dipendente non superiori a 30.000 euro lordi.  La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 22 ottobre 2008 ha chiarito che ... rientrano nel regime di tassazione agevolata le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato su turni, perché ... l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa. La citata efficienza organizzativa rientra tra gli elementi di cui alla lett. c) dell’art. 2 del DL 93/2008, cui devono essere correlate le somme erogate ai dipendenti per essere detassabili.

Con l’art. 5, comma 1, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’agevolazione è stata prorogata, per l’anno 2009, solo ed esclusivamente per le ipotesi disciplinate dalla lett. c) dell’art. 2, comma 1, del Decreto legge n. 93/2008.

Con l’art. 2, comma 156, lett. b), della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 la proroga è stata estesa a tutto l’anno in corso. La normativa per gli anni 2009 e 2010 prevede i seguenti requisiti e limiti: importo annuo massimo agevolabile pari a 6.000 euro lordi; agevolazione applicabile ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente che non abbiano superato nell’anno precedente i 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.

La risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 dalla Agenzia delle Entrate ha precisato che ... la misura agevolativa trova applicazione non solo qualora l'organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall'impresa ma anche nel caso in cui questa applichi un nuovo e più ampio schema di turnazione che, come richiede il precetto di legge, dia luogo a "incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa". Per dar corso alla detassazione, secondo alcuni occorreva introdurre un qualche elemento di novità agli schemi di turnazione già in essere. Ma il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 34/2010, riferita al settore del turismo, ha chiarito in linea generale che ... il lavoro a turni deve ritenersi agevolabile rappresentando di per sé una forma di efficienza organizzativa, alla medesima stregua del lavoro notturno, purché sia argomentabile la riconducibilità ad incrementi di produttività competitività e redditività anche mediante un comunicato aziendale rivolto alla generalità dipendenti interessati.

L’Agenzia delle Entrate ha ripreso questa interpretazione in due circolari. Nella circolare n. 47 ha ricordato che le somme erogate per lavori su turni sono agevolabili sempre se correlate al conseguimento di incrementi di produttività ed efficienza organizzativa. Concetto, peraltro, chiarito definitivamente dalla risoluzione n. 130/2010 che afferma ... il lavoro su turni deve ritenersi in linea di principio riconducibile nel regime di tassazione agevolato se correlato ad incrementi di produttività, competitività e redditività.

La risoluzione n. 83, peraltro, già citava espressamente la circolare n. 49/2008, laddove chiariva che gli elementi di produttività ed efficienza non devono necessariamente essere nuovi o innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dall’impresa.

Le imprese, che hanno un’organizzazione del lavoro necessariamente articolata su turni, in funzione delle esigenze produttive possono avvalersi dei benefici della detassazione sempre che ricorrono i presupposti di legge.

Il comma 47 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2011 ha prorogato al 31 dicembre 2011 la disciplina di detassazione dell’art. 5, comma 1, del Decreto legge n. 185/2008, confermando l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 10%, allargando l’agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2010, a 40.000 euro ed aggiornando all’anno 2010 l’annualità di riferimento del limite reddituale e dell’importo su cui è applicata la detassazione. La proroga conferma la disciplina vigente escludendo la necessità che le somme oggetto del beneficio siano erogate in attuazione di disposizione di contrattazione collettiva di secondo livello, come invece prevedeva l’art. 53 del Decreto legge n. 78/2010, lasciando comunque aperta la facoltà di concludere accordi sindacali.