Gli artt. 2104 e 2105 cod. civ definiscono i doveri di diligenza, di fedeltà ed obbedienza alle disposizioni impartite dal datore di lavoro per l´esecuzione e la disciplina del lavoro.
L´inosservanza delle disposizioni relative alla diligenza del prestatore di lavoro ed allâobbligo di fedeltĂ può dar luogo all´applicazione di sanzioni disciplinari, definite dallâart. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e inflitte tenendo conto della gravitĂ dell´infrazione e delle norme contrattuali.
Le sanzioni disciplinari sono inflitte dal datore di lavoro e dai suoi preposti nel rispetto delle disposizioni impartite dallâart. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dai contratti di lavoro.
Secondo quanto disposto dal 1° comma dellâart. 7 della Legge n. 300/70, infatti, il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti per dare esecuzione alle norme del codice concernenti la disciplina del lavoro.
Le sanzioni disciplinari sono:
- il rimprovero verbale
- il rimprovero scritto o ammonizione
- la multa, di importo non può essere superiore a 4 ore della retribuzione base
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, che non può superare i dieci giorni
- il licenziamento disciplinare
Ricordiamo che le sanzioni disciplinari sono solo ed esclusivamente quelle codificate dalla Legge n. 300/70. Fra le sanzioni non rientrano la retrocessione e il trasferimento del lavoratore.
Lâart. 7 della Legge n. 300/70 ha introdotto i seguenti vincoli:
1. predeterminazione della normativa disciplinare e sua pubblicitĂ
2. obbligo della preventiva contestazione dellâaddebito
3. audizione a difesa del lavoratore
4. rispetto del termine minimo di 5 giorni tra contestazione dellâaddebito e applicazione della sanzione
5. facoltĂ del lavoratore di ricorre contro la sanzione al Collegio di conciliazione ed arbitrato
6. sospensione dellâesecuzione della sanzione fino alla pronuncia del collegio di conciliazione
7. divieto di tenere conto delle sanzioni dopo due anni dallâapplicazione
Ulteriori limitazioni sono contenute nei contratti di lavoro e nei regolamenti aziendali.
Giovanni Scotti