FOCUS ON LINE - RIVISTA N° 1, 5 febbraio 2010

Nuove Tecnologie, Internet, privacy e sicurezza

L’opt-out nella disciplina delle comunicazioni telefoniche
La Legge n. 166/09 di conversione del Decreto legge n. 135/09 interviene anche sulla disciplina del trattamento di dati personali effettuato per finalità di direct marketing mediante l’uso del telefono

Le nuove norme sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla Direttiva comunitaria n. 2002/58/CE, in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

L’art. 20-bis della Legge n. 166/09, che modifica l’art. 130 del Codice privacy in tema di comunicazioni indesiderate e l’art. 58 del Codice del Consumo (Decreto legislativo n. 206/05) relativo all’impiego di particolari tecniche di comunicazione nei contratti a distanza, introduce il meccanismo dell’opt-out per disciplinare le chiamate telefoniche a fini commerciali, sostituendo il precedente sistema basato sull’opt-in (consenso preventivo del destinatario della comunicazione a essere contattato per finalità pubblicitarie). Le norme prevedono anche pesanti sanzioni pecuniarie in caso di violazione delle nuove disposizioni sull´opt-out.

Le nuove regole, entrate in vigore lo scorso 25 novembre 2009, prevedono un meccanismo di manifestazione del dissenso – e non più del consenso - da parte degli interessati all’utilizzo dei propri dati personali mediante telefonate per finalità commerciali, in mancanza del quale il relativo trattamento è lecito. Gli utenti hanno il diritto di opporsi all´utilizzo del proprio numero di utenza telefonica per finalità commerciali, mediante espressa richiesta, anche in via telematica, di essere inseriti in un apposito registro pubblico.

Il sistema dell’opt-out, chesi riferisce alle sole attività di marketing telefonico, non può essere applicato alle altre forme di comunicazione elettronica (posta elettronica, telefax, MMS, SMS, ecc.) utilizzate per finalità di pubblicità e di vendita diretta, fatta salva l’espressa deroga, contenuta nel comma 4 dell’art. 130, che riguarda la possibilità di utilizzare l’e-mail dei propri clienti per promuovere prodotti o servizi analoghi a quelli per i quali si sia già stabilito un rapporto commerciale.

Prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, quindi, per il trattamento dei dati personali (il numero di utenza telefonica) contenuti negli elenchi degli abbonati aventi la finalità di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, erano necessari il consenso preventivo ed espresso dell´utente intestatario della numerazione e una preventiva e completa informativa al trattamento dei dati ex art. 13 del Codice privacy. Dall’entrata in vigore del nuovo comma 3-bis dell’art. 130 del Codice privacy, il trattamento dei dati personali per finalità pubblicitarie effettuato solo ed esclusivamente mediante l’uso del telefono è consentito nei confronti di chi non ha manifestato il proprio dissenso attraverso l´iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni. L’iscrizione nel registro non preclude, naturalmente, il trattamento di dati personali altrimenti raccolti e utilizzati nel rispetto degli obblighi di informativa e consenso ex artt. 23 e 24 del Codice della Privacy.

La nuova disciplina dell’opt-out sarà pienamente operativa solo dopo l’istituzione del suddetto registro delle opposizioni, che dovrà avvenire entro il 25 maggio 2010, con Decreto del Presidente della Repubblica.

Il provvedimento dovrà attenersi ai seguenti criteri e principi generali:

· la gestione del registro dovrà essere affidata a un ente o a un’autorità pubblica titolare di competenze in materia, che potrà anche avvalersi per gli aspetti organizzativi e tecnici di soggetti privati sulla base di un contratto di servizio (art. 130, comma 3-ter, lett. a e b)

·  il Garante della Privacy dovrà vigilare sull’organizzazione e sul corretto funzionamento del registro (art. 130, comma 3-quater)

·  l’iscrizione nel registro dovrà avvenire con modalità semplificate, anche telefonicamente o per via telematica, e senza oneri per l’utente

·  la registrazione avrà durata indefinita e sarà revocabile gratuitamente in ogni momento, mediante strumenti di facile utilizzo.

·  gli operatori che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni telefoniche dovranno sopportarne le spese di gestione, attraverso il pagamento di tariffe di accesso, fissate dal Ministro dello Sviluppo Economico in base agli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione del registro.

·  l’accesso al registro dovrà avvenire con modalità selettive e trasparenti, che consentano di tracciare e registrare le operazioni compiute e i dati relativi agli accessi effettuati. I soggetti che contattano telefonicamente gli utenti, infatti, debbono consentire l’identificazione della linea chiamante e di informare l’abbonato della facoltà, per il futuro, di opporsi alle chiamate indesiderate mediante l’iscrizione nel registro, indicando anche le relative modalità di iscrizione.

Con apposito regolamento saranno disciplinate anche le tempistiche e le modalità di funzionamento, di accesso e di iscrizione al registro. In questa fase, in attesa dell’emanazione del decreto presidenziale e del regolamento, si continueranno ad applicare i provvedimenti emanati dal Garante privacy sull´uso degli elenchi telefonici.

Per quanto riguarda le modifiche al regime sanzionatorio, è stato innanzitutto ridotto da 20 mila a 10 mila euro il limite edittale minimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 162, comma 2-bis del Codice privacy, dettata per le ipotesi di trattamenti effettuati in violazione delle misure minime di sicurezza e di trattamenti che violano le disposizioni richiamate all’art. 167 del Codice (violazioni delle norme che disciplinano il rilascio del consenso, le garanzie per i dati sensibili e giudiziari, i trattamenti di dati connessi ai servizi di comunicazione elettronica, elenchi abbonati, comunicazioni indesiderate).

Il nuovo comma 2-quater, inserito nell’art. 162 del Codice della Privacy, estende l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall’art. 162, comma 2-bis, (da un minimo di 10 mila ad un massimo di 120 mila euro), alle ipotesi di telefonate effettuate nei confronti di persone che abbiano iscritto la propria numerazione nel registro.

Fino al 25 maggio 2010 risulta prorogata anche la disciplina in materia di utilizzo a fini promozionali di dati personali contenuti in banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005, introdotta dal comma 1-bis dell’art. 44 del Decreto legge n. 207/08, convertito in legge n. 14/09. In base alla modifica coloro che prima del 1° agosto 2005 avevano costituito tali banche dati possono utilizzare per fini promozionali i dati in esse contenuti, in deroga alle disposizioni degli articoli 13 e 23 del Codice della Privacy relativi agli obblighi di informativa e consenso al trattamento degli interessati.