FOCUS ON LINE - RIVISTA N° 10, 14 settembre 2009

Novità aziendali , Lavoro subordinato ed autonomo

Regolarizzazione colf e badanti: le istruzioni
Il Ministero degli Interni, quello del Lavoro e l’Inps, con la circolare n. 101/09, hanno chiarito le modalità di applicazione dell’art. 1-ter della Legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, relativo alla regolarizzazione di colf e badanti

La norma prevede che è possibile denunciare, dal 1° al 30 settembre 2009 la sussistenza del rapporto di lavoro domestico mediante la presentazione di apposita dichiarazione, accompagnata dall’attestazione di versamento di un contributo forfetario pari a € 500,00. La presentazione della dichiarazione determina la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi in corso per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territori nazionale e delle norme di carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale relative all’impiego di lavoratori.

La norma riguarda i datori di lavoro, che, alla data del 30 giugno 2009, occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, colf, vale a dire lavoratori domestici di sostegno al bisogno familiare (D.P.R. n. 1403/71 e successive modificazioni) e badanti, vale a dire addetti ad attività di assistenza personale o per componenti della famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro.

Per ciascun nucleo familiare è possibile regolarizzare solo un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), e non più di due lavoratori addetti all’assistenza a persona affetta da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (badanti).

Alle persone fisiche datori di lavoro domestico sono equiparate anche alcune particolari persone giuridiche: le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi, case famiglia per handicappati, per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli, anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale, qualunque sia il numero dei componenti. La norma non può essere applicata ad alberghi, pensioni, affittacamere, cliniche private, collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa ma mezzo per conseguire finalità educative.

Il datore di lavoro di un lavoratore cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di un cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno che permette attività di lavoro subordinato deve presentare, dal 1° al 30 settembre 2009, all’Inps la dichiarazione di emersione e sussistenza del rapporto di lavoro, mediante il Mod. LD-EM2009. Tale modello ha valore anche come comunicazione obbligatoria di assunzione. Se il procedimento di emersione riguarda un rapporto di lavoro instaurato con un cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato, il datore di lavoro deve trasmettere anche il Contratto di soggiorno (Mod. Q) allo Sportello Unico dell’Immigrazione competente per territorio. L’iscrizione del rapporto di lavoro all’INPS, che avverrà dopo la verifica dell’avvenuto pagamento della quota forfetaria e della rispondenza di quanto dichiarato alle norme vigenti in materia di lavoro domestico, comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Definito il procedimento di emersione, l’Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa a favore del lavoratore domestico e il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi nella misura ed in relazione, in particolare, all’orario di lavoro e alla retribuzione mensile o oraria indicati nella dichiarazione. L’Inps provvederà ad inviare al datore di lavoro bollettini di conto corrente postale già compilati in base alle informazioni acquisite.

Il datore di lavoro di un cittadino extracomunitario già presente nel territorio nazionale deve presentare la dichiarazione di emersione allo Sportello Unico per l’Immigrazione, con modalità informatiche.

La dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati: dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario; generalità e nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione ed estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato; tipologia e modalità d’impiego; attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (cd. Colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, non inferiore a 20.000 € annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 € annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito; attestazione dell’occupazione del lavoratore alla data del 30 giugno 2009 e da almeno tre mesi; dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orario lavorativo non è inferiore alle 20 ore settimanali; proposta di contratto di soggiorno; estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario; codice a barre della marca da bollo;certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza e, nel caso, la necessità di avvalersi di due unità, a pena di inammissibilità della dichiarazione.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione verifica la ricevibilità e l’ammissibilità della dichiarazione e, acquisito il parere della questura che non sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo determina l’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento. In caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, il contributo forfetario di 500 euro non viene restituito. Per i cittadini extracomunitari per i quali era stato chiesto nulla osta al lavoro subordinato, la dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di lavoro domestico (colf e badanti) per il medesimo lavoratore, presentata ai sensi dei Decreti Flussi 2007 e 2008. Il datore di lavoro, entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, presentando l’apposito modulo LDEM09extraUE. L’Inps provvede poi a trasmettere i dati necessari per gli altri adempimenti ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Inail, nonché ai Servizi regionali. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all’Inps e il rilascio del permesso di soggiorno comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.