Dal 2008 al 2013 viene attuato un aumento progressivo dei requisiti per poter accedere alla pensione di anzianitĂ . Durante il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 si potrĂ conseguire il diritto alla pensione di anzianitĂ sempre con 35 anni di contributi ma con almeno 58 anni di etĂ per i lavoratori dipendenti e 59 per i lavoratori autonomi. Dal 1° luglio 2009 la pensione si conseguirĂ , invece, secondo il particolare meccanismo delle quote, determinate dalla combinazione del numero degli anni lavorati e dellâetĂ anagrafica. In alternativa vale ancora il requisito alternativo di 40 anni di contribuzione per ottenere la pensione indipendentemente dallâetĂ .
La pensione decorre dallâapertura della cosiddetta finestra dâuscita che varia in base al trimestre di maturazione dei requisiti di etĂ e di contribuzione richiesti. Con uno contribuzione pari o superiore a 40 anni le finestre restano 4, 4mentre si riducono a 2 per coloro che non raggiungono i 40 anni di contribuzione:
Finestre per chi accede alla pensione d anzianitĂ con meno di 40 anni di contributi |
Maturazione etĂ ed anzianitĂ contributiva entro il | Pensione lavoratori dipendenti | Pensione lavoratori autonomi |
30 giugno | 1° gennaio anno successivo | 1° luglio anno successivo |
31 dicembre | 1° luglio anno successivo | 1° gennaio 2° anno successivo |
Le vecchie finestre si applicano ancora per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007, per i prosecutori volontari autorizzati antecedentemente al 20 luglio 2007 e per i 15.000 lavoratori in mobilitĂ o destinatari di fondi di solidarietĂ di settore.
Le donne hanno ancora la possibilitĂ di accedere al pensionamento con il minimo contributivo di 35 anni ed un etĂ minima di 57 anni se dipendenti, 58 se lavoratrici autonome, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con il sistema di calcolo completamente contributivo. Chi si avvale di questa possibilitĂ riscuoterĂ però una pensione inferiore a quella che percepirebbe piĂš tardi allâetĂ della vecchiaia.
Per ottenere la pensione di anzianitĂ , è necessario aver cessato lâattivitĂ lavorativa da lavoro dipendente, mentre non è necessaria la cessazione dellâ attivitĂ per il lavoro autonomo. La disciplina del cumulo lavoro pensione dĂ la possibilitĂ di continuare a lavorare dopo il pensionamento, senza dover rinunciare allâintera o a una grossa fetta di pensione. Dipende dalla tipologia di pensione e del lavoro svolto, se dipendente o autonomo. Il cumulo totale che permette di ricevere lâintero importo della pensione pur continuando a lavorare, previsto per tutte le pensioni di vecchiaia, indipendentemente dal tipo di lavoro, sia esso autonomo o dipendente. Per quanto riguarda i titolari di pensione di anzianitĂ , giĂ dal 1° gennaio 2003, è possibile cumulare totalmente pensione e reddito per coloro che al momento del pensionamento hanno almeno 58 anni di etĂ e 37 di contribuzione.
I pensionati, possono ottenere la totale cumulabilitĂ della pensione di anzianitĂ con i redditi da lavoro autonomo o dipendente anche se la pensione è stata liquidata sulla base di un anzianitĂ contributiva di almeno 40 anni o se il titolare di pensione ha compiuto lâetĂ richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini). In tutti gli altri casi, le pensioni di anzianitĂ con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002 sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente e parzialmente incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo (pari a 443,12 nel 2008), entro i limiti del 30% del reddito.
Diverse sono le regole per chi gode di una pensione calcolata con il sistema contributivo: prima dei 63 anni il lavoratore dipendente perde lâintera pensione; il lavoratore autonomo mantiene la pensione minima a cui si aggiunge il 50% della quota eccedente. dopo i 63 anni sia con un lavoro autonomo che con un lavoro dipendente si mantiene la pensione minima piĂš il 50% della quota eccedente.