Per chi matura il diritto nel 2008, la pensione di vecchiaia si allontana. Non sono stati modificati i requisiti, ma le nuove disposizioni allungano i tempi.
Lâart. 1, comma 5, della Legge n. 247/07, infatti, ha introdotto dallo scorso 1° gennaio 2008 le finestre anche per lâaccesso alla pensione di vecchiaia per cui chi ha maturato il requisito deve attendere un periodo - variabile da 3 a 5 mesi per i lavoratori subordinati e da 6 a 8 mesi per quelli autonomi - per l´effettivo accesso alla pensione.
Con la circolare n. 5 del 15 gennaio 2008 lâInps ha ricordato che dal 2008 si può andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema:
Maturazione requisiti entro il | Decorrenza della pensione per i lavoratori dipendenti | Decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi |
31 marzo | 1° luglio stesso anno | 1° ottobre stesso anno |
30 giugno | 1° ottobre stesso anno | 1° gennaio anno successivo |
30 settembre | 1° gennaio anno successivo | 1° aprile anno successivo |
31 dicembre | 1° aprile anno successivo | 1° luglio anno successivo |
LâInps ha elencato i due casi di esclusione dalle finestre con conseguente accesso alla pensione dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti:
- raggiungimento dei requisiti (anagrafico e contributivo) entro il 31 dicembre 2007. In questo caso lâinapplicabilitĂ delle finestre deriva dallâart. 1, commi 3-5, della Legge n. 243/04, che non sono stati modificati dalla Legge n. 247/08 e recano la cosiddetta âsalvaguardia del diritto a pensioneâ per coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione di qualsiasi tipo alla suddetta data;
- preavviso contrattuale in corso al 31 dicembre 2007 e raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi dopo tale data. Questa ipotesi è stata inserita in via amministrativa ed in via generale non si realizza, poichÊ, per costante giurisprudenza, il preavviso di licenziamento non può essere intimato prima della maturazione dei requisiti pensionistici.
Per quanto riguarda gli effetti causati dallâintroduzione delle finestre negli altri casi, lâInps afferma che lâetĂ per la concretizzazione del beneficio pensionistico di vecchiaia sarebbe stata modificata in ragione del periodo intercorrente tra il compimento dellâetĂ per il pensionamento di vecchiaia e lâapertura della finestraâ. Su tale punto lâInps ha anche interpellato il Ministero del Lavoro, che con la nota del 10 gennaio 2008 ha espresso lâopinione che, cosĂŹ come viene riconosciuta la tutela alle donne da un costante orientamento giurisprudenziale (secondo il quale lâetĂ per il pensionamento non coincide con quella lavorativa, oltre la quale è consentito il recesso âad nutumâ), la stessa tutela deve essere riconosciuta anche alla generalitĂ dei lavoratori dipendenti nel momento in cui il godimento della pensione di vecchiaia è condizionato allâapertura della âfinestra di accessoâ. LâInps conclude la sua circolare affermando che, sulla base anche delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, la possibilitĂ di recesso âad nutumâ viene differita, alla luce delle nuove disposizioni previdenziali sulle decorrenze della pensione di vecchiaia, alla data di effettiva apertura della finestra di accesso.
Ci sembra, però, che lâinterpretazione degli effetti causati dalle novitĂ pensionistiche della Legge n. 247/07 adottata dal Ministero e dallâInps, non sia coerente con lâattuale normativa in materia di licenziamenti individuali di cui allâart. 4 della Legge n. 108/90 e che lâintroduzione delle finestre per la pensione di vecchiaia non abbia modificato lâetĂ pensionabile ed i requisiti per lâaccesso alla pensione.
La finestra, infatti, non ha mai costituito un requisito. Lâintroduzione delle finestre per la pensione di anzianitĂ , operata dalla Legge n. 335/95, infatti, non è stata considerata una modifica dei requisiti di accesso a tale trattamento pensionistico, che sono sempre rimasti lâetĂ e la contribuzione.
Per confermare sul piano giuridico la tesi seguita dallâAmministrazione, il Governo aveva anche ipotizzato una modifica della Legge n. 108/90, differendo il licenziamento ad nutum alla data di effettiva decorrenza della pensione della vecchiaia: un emendamento in tal senso presentato in sede di conversione in legge del Decreto legge n. 248/07, cosiddetto âmilleprorogheâ, è stato però dichiarato inammissibile.
G.S.