II modello, la cui denominazione nella serie della modulistica Inps è mod. DS22MOB, ha sostituito, dallo scorso 12 luglio, il giĂ esistente mod. DS22, in relazione alle sole richieste relative allâindennitĂ di mobilitĂ .
Pertanto il mod. DS22 conserva la sua funzione solo ed esclusivamente per la richiesta delle prestazioni di disoccupazione ordinaria.
Ricordiamo che i lavoratori - giĂ assunti con contratto di lavoro a carattere continuativo (non a termine o stagionale) e con unâanzianitĂ aziendale di dodici mesi (di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato, compresi i periodi di sospensione del lavoro per ferie, festivitĂ , infortuni nonchĂŠ per il periodo di astensione obbligatoria per maternitĂ ) - licenziati da imprese destinatarie di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs), a seguito dellâespletamento della procedura di mobilitĂ ed iscritti nelle liste di mobilitĂ , approvate dalla Commissione regionale per le Politiche del Lavoro, hanno il diritto di percepire unâindennitĂ economica, la cui durata varia in relazione all´etĂ del lavoratore al momento del licenziamento e all´ubicazione dell´azienda.
Lâiscrizione nella lista di mobilitĂ e lâindennitĂ economica durano 12 mesi per i lavoratori fino a 39 anni licenziati da aziende del centro nord e 24 mesi per quelli licenziati da aziende del Mezzogiorno. Per i lavoratori tra 40 e 49 anni i mesi diventano 24 nel centro nord e 36 nel Mezzogiorno, mentre per lavoratori da 50 anni compiuti in poi, i mesi diventano 36 mesi nel centro-nord e 48 nel Mezzogiorno. Le aree ricadenti nel territorio del Mezzogiorno sono specificate dal Decreto presidente della Repubblica n. 218/78.
L´indennità economica decorre dall´8° giorno successivo al licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni, ovvero dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda. L´indennità viene sospesa quando l´interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.
Per lâanno 2007 lâindennitĂ di mobilità è erogata entro i seguenti massimali:
- per retribuzione mensile inferiore a 1.826,07 euro: 844,06 lordi euro cui corrispondono 794,77 euro al netto dei contributi a carico del lavoratore
- per retribuzione mensile superiore a 1.826,07 euro: 1.014,48 lordi euro cui corrispondono 955,23 euro al netto dei contributi a carico del lavoratore
Il nuovo modello DS22 MOB, riservato alla sola mobilitĂ , che deve essere presentato allâInps entro 68 giorni dal licenziamento insieme al modello DS21, riprende i quadri A, B, C e G del modello DSS22. Nel nuovo stampato il quadro G assume la denominazione D.
Nessun problema per le informazioni da porre nel quadro A, relativo ai dati identificativi del datore di lavoro che ha attivato la procedura di mobilitĂ ai sensi dellâart. 4 della Legge n. 223/01 e nel quadro B relativo ai dati anagrafici del lavoratore collocato in mobilitĂ .
Nel quadro C (dati relativi al rapporto di lavoro) occorre indicare l´unità locale (Comune) produttiva presso cui il lavoratore prestava servizio, la data di assunzione, l´orario contrattuale settimanale, la qualifica rivestita all´atto della messa in mobilità , la tipologia del contratto, l´atto della messa in mobilità , la data dell´interruzione del rapporto di lavoro e, con la data di calendario, il termine dell´indennità di mancato preavviso.
In questo quadro, però, non bisogna mai barrare i righi relativi a dirigente, lavorante a domicilio, apprendista perchÊ a tali qualifiche non compete l´indennità di mobilità , che spetta solo ed esclusivamente a quadri, impiegati ed operai. E non bisogna compilare neppure i righi relativi al contratto a tempo determinato o stagionale oppure ad interruzioni del rapporto (sospensione, dimissioni), perchÊ l´indennità di mobilità spetta solo in caso di contratto a tempo indeterminato con almeno un anno di anzianità di servizio.
Nel quadro D (dati per la liquidazione dell´indennità di mobilità ), bisogna barrare il motivo della messa in mobilità , inserire la località e la data d´inoltro dell´elenco dei lavoratori licenziati compilato dall´azienda e inoltrato all´Ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti connessi all´inserimento dei lavoratori nella lista regionale di mobilità e barrare il possesso del requisito, se positivo.
In questo quadro occorre indicare anche lâammontare della normale retribuzione globale che sarebbe spettata nel periodo di paga immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (comprendendo anche il rateo delle competenze che maturano e vengono erogate con periodicitĂ non mensile) in modo da permettere allâInps di determinare la misura dell´indennitĂ di mobilitĂ , che è determinata, ai sensi dell´art. 7, comma 1 della Legge n. 223/91, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, ovvero che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo. Nel quadro si chiede di indicare il "divisore orario mensile", che ĂŠ contenuto in tutti i contratti collettivi di lavoro, e serve, partendo dal valore mensilizzato delle retribuzioni contrattuali, a determinare il valore della quota oraria.
Il quadro D è completato con lâindicazione dei dati (importo versato, numero lavoratori, data del versamento, numero del conto corrente postale e sede Inps) relativi allâanticipazione sulle mensilitĂ dovute ai sensi dellâart. 4 , comma 5, della legge n. 223/91.
Il quadro E, nuovo rispetto al mod. DS22 contiene un nuovo quadro, che deve essere compilato quando la richiesta di mobilità è relativa a un lavoratore collocato in mobilità da un´azienda inquadrata in un settore per il quale esiste un Fondo speciale (elettrici, telefonici, autoferrotranviari, volo, ferrovie dello stato).
Giovanni Scotti