Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Colf, Collaboratrici domestiche e Assistenti familiari, le cosiddette badanti, è in vigore dallo scorso 1° marzo 2007

Collaboratori familiari e Badanti: i minimi tabellari del nuovo contratto collettivo nazionale

  Novità aziendali   

Siamo alla fine del mese di marzo e si cominciano a vedere gli effetti del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro , che, per la parte normativa, è valido fino al 28 febbraio 2011, mentre, per la parte economica è valido fino al 31 dicembre 2007 .

Il nuovo contratto ha classificato i lavoratori non più nelle precedenti quattro categorie, ma in quattro livelli (A, B, C, D), a ciascuno dei quali corrispondono 2 parametri retributivi, differenziati in base a esperienza e formazione. In ciascuno degli 8 livelli retributivi è stata formulata una dettagliata declaratoria dei profili professionali in modo da poter inquadrare correttamente il collaboratore sulla base delle specifiche mansioni svolte.Il contratto ha introdotto aumenti contenuti per le colf a ore e veri e propri rincari per le baby sitter occasionali e per le badanti che curano gli anziani non autosufficienti.

I nuovi minimi tabellari, in vigore dal 1° marzo 2007, sono i seguenti:

Tabella A: lavoratori conviventi (valori mensili)

A

550,00

AS

650,00

B

700,00

BS

750,00

C

800,00

CS

850,00

D

1.000,00 + indennità 150,00

DS

1.050,00 + indennità 150,00

Tabella B: Lavoratori part time (valori mensili)

B

500,00

BS

525,00

C

580,00

Tabella C: Lavoratori non conviventi (valori orari)

A

4,00

AS

4,70

B

5,00

BS

5,30

C

5,60

CS

5,90

D

6,80

DS

7,10

Tabella D: Assistenza notturna (valori mensili)

Autosufficienti

BS

862,50

non autosufficienti

CS

977,50

DS

1.207,50

Tabella E: presenza notturna (valori mensili)

Liv. unico

577,50

Tabella F: Indennità (valori giornalieri)

pranzo e/o colazione

1,637

Cena

1,637

alloggio

1,416

totale

4,69

Per i lavoratori già in forza al 28 febbraio 2007, eventuali eccedenze corrisposte, comunque denominate (assegni ad personam, superminimi, etc.) devono essere riassorbite, fino a concorrenza nei nuovi minimi tabellari.

Se la retribuzione globale di fatto dei lavoratori già conviventi al 28 febbraio 2007 è inferiore ai minimi tabellari determinati dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, la differenza sarà corrisposta in maniera rateizzata: il 50% dal 1° marzo 2007 e il restante 50%, dal 1° gennaio 2008.

Le parti hanno concordato che la durata normale dell’orario di lavoro deve essere contenuta entro un limite massimo di 10 ore giornaliere non consecutive per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi ed entro un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni, con un orario giornaliero massimo di 8 ore non consecutive per i lavoratori non conviventi.

Come risulta dalle tabelle, è introdotto il part time per lavoratori conviventi dei livelli C, B e B super e gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni che frequentano corsi di studio per conseguire un titolo riconosciuto dallo Stato, che possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali da articolare interamente tra le ore 6.00 e le ore 14.00, tra le ore 14.00 e le ore 22.00 oppure collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. L’assunzione, che deve essere sempre comunicata in anticipo al Centro per l’impiego mentre nelle 24 ore deve essere presentata la denuncia nominativa assicurativa all’Inail, deve risultare da atto scritto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore con la specificazione dell’orario effettivo di lavoro concordato e della sua collocazione temporale.

L’impiego di colf e badanti può essere anche a termine, vale a dire a tempo determinato, a fronte di esigenze particolari quali l’esecuzione di un servizio definito, la sostituzione di altri lavoratori, l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in case di cura o di riposo. Non è necessaria la forma scritta solo se la durata del rapporto di lavoro non supera i dodici giorni.

L’articolo 8 del nuovo contratto consente l’assunzione di due lavoratori, che assolvono in solido l’adempimento di un’unica prestazione lavorativa. Nel job sharing i lavoratori rispondono in solido dell’unica obbligazione assunta, restandone ciascuno personalmente e direttamente responsabile. Questa particolare forma di lavoro è stata introdotta dall’art. 41 del Decreto legislativo n. 276/03. Il contratto, necessariamente stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale della prestazione che si prevede venga svolta da ciascuno dei due lavoratori. Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori comporta l’estinzione del vincolo contrattuale salvo che, su richiesta del datore di lavoro o su proposta del lavoratore rimasto, questi si renda disponibile per l’intera prestazione. Il contratto in questo caso si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del Codice civile.

Giovanni Scotti

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