Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge recante la delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro

Sicurezza: approvato il disegno di legge delega

  Ambiente, Sicurezza e Trasporti  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per il conferimento al Governo di una delega per l´emanazione di un Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento contiene i principi e criteri per l´adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il disegno di legge sarà presentato alle Camere per l´iter parlamentare di approvazione: Il Testo unico dovrà essere approvato entro un anno dal conferimento della delega. Dopo l´approvazione da parte della Camera e del Senato, la legge delega sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Dalla data di pubblicazione il Governo avrà un anno di tempo per emanare il Testo unico sulla sicurezza sulla base dei criteri contenuti nella delega.

I principi ed i criteri della delega evidenziano aspetti positivi e alcune criticità.

In particolare segnaliamo i seguenti contenuti:

· la garanzia dell´uniformità delle tutele su tutto il territorio nazionale (comma 1);

· la semplificazione degli adempimenti formali per le piccole e medie imprese (comma 2, lett. d);

· il potenziamento degli organismi paritetici ed il loro coinvolgimento anche nei temi della formazione (comma 2, lett. h);

· il coordinamento delle attività e degli indirizzi in materia di salute e sicurezza sul piano nazionale (comma 2, lett. i);

· la previsione di progetti formativi e di investimenti in materia di salute e sicurezza finanziati dall’INAIL, con riferimento particolare alle piccole e medie imprese (comma 2, lett. o);

· la promozione della cultura della sicurezza anche all´interno dell´attività scolastica (comma 2, lett. o);

· la razionalizzazione e il coordinamento delle strutture preposte alla vigilanza in materia di prevenzione, ed il riordino degli Enti statali con compiti di prevenzione, formazione e controllo (comma 2, lett. p).

La versione del provvedimento approvata dal Consiglio dei Ministri contiene un inasprimento dell´apparato sanzionatorio (articolo 1, comma 2, lett. f).

Il disegno di legge prevede anche l´estensione delle misure di prevenzione ai lavoratori autonomi (articolo 1, comma 2, lett. c), in particolare nella parte in cui non prevede una separazione netta tra le responsabilità del datore di lavoro/committente e quelle del lavoratore autonomo.

L’articolo 1, comma 2, lett. r) prevede la revisione della normativa in materia di appalti per l’introduzione di misure dirette a migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l´adozione di meccanismi che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private.

Le nuove disposizioni dovrebbero mettere ordine nella complessa disciplina dedicata agli appalti che è stata modificata dal Decreto Bersani e dalla Legge Finanziaria per il 2007, che ha introdotto il comma 3-bis dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 626/94 che crea un regime di solidarietà fra committente ed appaltatore per quanto riguarda tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro.

L’articolo 1, comma 2, lett. s) del disegno di legge prevede anche una modifica alla disciplina della sorveglianza sanitaria, che dovrà essere adeguata alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifiche più avanzate, anche con riferimento al “prevedibile momento di insorgenza della malattia”.

Giovanni Scotti

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