Il Ministero dell’Economia ha emanato il regolamento per disciplinare la concessione dei prestiti da estinguere con cessione di quote di pensione o di stipendio da parte delle amministrazioni pubbliche e da parte degli enti previdenziale ai titolari di pensione.

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione

  Amministrazione e gestione  

La cessione del quinto dello stipendio, una forma di prestito personale, per tanti anni è stata regolata dalla Legge 5 gennaio 1950 n. 180 e dal Decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 1950 n. 895. Tale normativa è stata poi modificata dal comma 137 dell’art 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - che ha esteso le disposizioni relative al pignoramento dello stipendio ed alla cessione del quinto, fino ad allora valevoli solo per la pubblica amministrazione, anche alle aziende private - e dall’art. 13bis della Legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

In sostanza, secondo le disposizioni oggi in vigore, i lavoratori a tempo indeterminato possono richiedere il prestito a prescindere della loro anzianità di servizio, la cessione di quote di stipendio può avvenire per un periodo non superiore ai dieci anni e non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell´operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.

Possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo anche i titolari dei rapporti di rapporto di lavoro autonomo, come agenti e rappresentanti commerciale, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto, caratterizzati da una prestazione di opera, continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di durata non inferiore a dodici mesi.

Anche i pensionati possono contrarre con banche e intermediari finanziari prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Possono essere cedute le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall´Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

Il Ministero del Lavoro con il Decreto ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2007 ha finalmente definito le regole per la cessione del quinto dei pensionati.

I prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione possono essere concessi da intermediari finanziari, iscritti nell´elenco generale previsto dall´art. 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il loro oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l´esercizio dell´attività di concessione di finanziamenti.

Se il contraente il prestito gode di più trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile viene effettuato tenendo conto della somma di tali trattamenti.

La cessione ha effetto immediato a decorrere dalla sua data di notifica, o, in casi specifici, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica.

La notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché recante data certa e con modalità che consentano di identificare la provenienza della notifica.

L´Amministrazione debitrice effettua le ritenute entro il terzo mese successivo alla notifica.

Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l´applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti previsti dall´art. 2 del Testo Unico.

(G.S.)

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