La forma pensionistica complementare forma per ogni lavoratore che aderisce una posizione individuale in cui confluiscono i contributi versati: contributi del lavoratore, contributi del datore di lavoro e TFR.

Riforma previdenziale: l’investimento della forma pensionistica complementare

  Novità aziendali   

La previdenza complementare permette al lavoratore di integrare la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria con prestazioni pensionistiche aggiuntive.

Dal 1° gennaio 2007 ha diritto alla pensione complementare, dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

I contributi versati, che  costituiscono patrimonio separato e autonomo, gestito dai gestori specializzati, vengono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione.

Se l’adesione alla forma pensionistica complementare è avvenuta con modalità tacite, il TFR è conferito nella linea di investimento a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.

In alcune forme pensionistiche, l’investimento delle risorse è unico per tutti gli aderenti (fondo monocomparto) che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria, in altre forme, l’investimento è differenziato su più linee di investimento (fondi pluricomparto), diverse tra loro per natura e rischiosità, per cui l’aderente sceglie il comparto (la linea d´investimento) cui aderire sulla base di valutazioni personali.

Compiuti i necessari requisiti contributivi, l’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare

- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Se, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l’importo della pensione complementare risulta inferiore alla metà dell’assegno sociale Inps (2006: 381,72 mensili euro), l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione in capitale.

Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.

In modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, è possibile richiedere delle anticipazioni calcolate sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione della posizione individuale:

- in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica, fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche).

Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria;

- dopo 8 anni di iscrizione al fondo, o fino al 75 per cento della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli oppure o fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto.

Per la maturazione degli otto anni di iscrizione sono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto.

Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa)

L’iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto, trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;

- per effetto di scelta volontaria

Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.

In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.

Dal 1° gennaio 2007 l’aderente che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può:

- chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;

- mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione

Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e misure:

- riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria

- riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari possono inoltre prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

Nell’ipotesi di decesso dell’aderente in costanza di attività lavorativa (cioè, prima del pensionamento), l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

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