Per favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, la disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede le seguenti agevolazioni fiscali.

Riforma previdenziale: aspetti fiscali

  Novità aziendali   

I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef del lavoratore fino ad un massimo di Euro 5.164,67.

Spetta uno sgravio fiscale che si calcola moltiplicando l’aliquota di imposizione fiscale più elevata applicabile al suo reddito complessivo per il contributo versato alla forma pensionistica complementare.

Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.

I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’11%.

Tale aliquota è più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento.

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo.

Sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati.

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo.

La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9%.

Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.

Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di in occupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9%.

Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti) sono invece tassate nella misura fissa del 23%.

In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

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