Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 27 del 24 ottobre
Di seguito facciamo il punto sulle novità in tema di compensazione territoriale.
Non c’è più l’obbligo
Tale modalità vale anche per le imprese che fanno parte di un "gruppo" (Art. 31 Decreto legislativo n. 276/2003, art. 2359 cod. civ. e Decreto legislativo n. 74/2002).
Per quanto riguarda le comunicazioni d’obbligo relative alla compensazione territoriale, l’informativa deve essere inviata, in via telematica, solamente tramite l’annuale Prospetto informativo entro il 31 gennaio di ogni anno, riportando le variazioni in materia di assunzioni che hanno riguardato le unità produttive dell’azienda e del "gruppo". Il Prospetto informativo dovrà essere inviato a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui sono ubicate le unità produttive interessate alla compensazione.
Permane il divieto della contemporaneità della richiesta di esonero parziale in presenza di compensazione territoriale: il ricorso all’esonero parziale potrà avvenire soltanto nel caso di accertata impossibilità di assunzione per mancanza di adeguate professionalità, dopo aver espletato ogni iniziativa per l’inserimento dei soggetti aventi diritto all’obbligo.
Le imprese che hanno operato la compensazione territoriale avendo in corso delle Convenzioni con i servizi competenti possono richiedere agli stessi la modifica degli obblighi.
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