Omettere il versamento dei contributi previdenziali sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi è reato

Gestione separata Inps: sanzioni per omesso versamento

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La Gestione Separata è il fondo pensionistico, nato con la Legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico, (riforma Dini), che assicura la tutela previdenziale alle categorie di lavoratori fino ad allora escluse: liberi professionisti, privi di una specifica cassa previdenziale, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, gli associati in partecipazione.

Per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota assicurativa è pari a 26,72%, mentre i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l’aliquota è pari al 17,00%. L’onere contributivo è per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, mentre in caso di associazione in partecipazione, la ripartizione tra associante ed associato è in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale. Il versamento dei contributi deve essere sempre eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

L’art. 39 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, c.d. “Collegato Lavoro”, entrata in vigore il 24 novembre 2010, ha stabilito che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, è reato.

L’ipotesi di reato è quella prevista dal Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638 e, più precisamente dall’art. 2, commi 1-bis (l'omesso versamento dei contributi é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non é punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione), 1-ter (la denuncia di reato é presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia é allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate), 1-quater (durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso).

La norma estende, così, anche ai committenti della gestione separata la stessa fattispecie di reato, in precedenza applicabile solo ai datori di lavoro subordinato.

L'Inps, con la circolare n. 71 del 4 maggio 2011, ha nuovamente ricordato che a partire dalle denunce EMens con competenza novembre 2010, in scadenza al 16 dicembre 2010, l'omesso versamento dei contributi previdenziali sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi configura un'ipotesi di reato come avviene per i lavoratori subordinati.

Nei confronti dei committenti, che omettono di versare la contribuzione alla Gestione separata, si attiva un procedimento che comporta l'obbligo della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione contenente l'intimazione ad adempiere entro tre mesi.Se il pagamento avviene entro il termine indicato si realizza l'ipotesi di non punibilità del committente tenuto al versamento. In ogni caso, trascorso il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, anche in presenza di avvenuto adempimento, resta ferma la denuncia di reato all'Autorità Giudiziaria.

Per consentire l’avvio dei relativi adempimenti, la procedura attivabile in ambiente Intranet – Soggetto Contribuente “Gestioni Illeciti Penali”, attualmente operativa per le aziende con dipendenti, sarà implementata con apposite funzioni dedicate alla gestione degli illeciti relativi alle denunce EMens “non abbinate per debito” nell’ambito della procedura mensilizzazione della Gestione separata.

L'Inps fornirà con successivo messaggio istruzioni operative  per la gestione degli atti di contestazione conseguenti all’accertamento della violazione e delle conseguenti denunce all’Autorità Giudiziaria.

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