Il cosiddetto scalone, che avrebbe comportato dal 2008 un innalzamento immediato da 57 a 60 anni dell’età minima per la pensione di anzianità, è stato abolito e sono stati introdotti gli scalini per cui si potrà andare in pensione con un meccanismo più graduale

La pensione di anzianità: dallo scalone agli scalini

  Novità aziendali   

Dal 2008 al 2013 viene attuato un aumento progressivo dei requisiti per poter accedere alla pensione di anzianità. Durante il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 si potrà conseguire il diritto alla pensione di anzianità sempre con 35 anni di contributi ma con almeno 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e 59 per i lavoratori autonomi. Dal 1° luglio 2009 la pensione si conseguirà, invece, secondo il particolare meccanismo delle quote, determinate dalla combinazione del numero degli anni lavorati e dell’età anagrafica. In alternativa vale ancora il requisito alternativo di 40 anni di contribuzione per ottenere la pensione indipendentemente dall’età.

La pensione decorre dall’apertura della cosiddetta finestra d’uscita che varia in base al trimestre di maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti. Con uno contribuzione pari o superiore a 40 anni le finestre restano 4, 4mentre si riducono a 2 per coloro che non raggiungono i 40 anni di contribuzione:

Finestre per chi accede alla pensione d anzianità con meno di 40 anni di contributi

 

Maturazione età ed anzianità contributiva  entro il

Pensione lavoratori dipendenti

Pensione lavoratori autonomi

30 giugno

1° gennaio anno successivo

1° luglio anno successivo

31 dicembre

1° luglio anno successivo

1° gennaio 2° anno successivo

Le vecchie finestre si applicano ancora per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007, per i prosecutori volontari autorizzati antecedentemente al 20 luglio 2007 e per i 15.000 lavoratori in mobilità o destinatari di fondi di solidarietà di settore.

Le donne hanno ancora la possibilità di accedere al pensionamento con il minimo contributivo di 35 anni ed un età minima di 57 anni se dipendenti, 58 se lavoratrici autonome, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con il sistema di calcolo completamente contributivo. Chi si avvale di questa possibilità riscuoterà però una pensione inferiore a quella che percepirebbe più tardi all’età della vecchiaia.

Per ottenere la pensione di anzianità, è necessario aver cessato l’attività lavorativa da lavoro dipendente, mentre non è necessaria la cessazione dell’ attività per il lavoro autonomo. La disciplina del cumulo lavoro pensione dà la possibilità di continuare a lavorare dopo il pensionamento, senza dover rinunciare all’intera o a una grossa fetta di pensione. Dipende dalla tipologia di pensione e del lavoro svolto, se dipendente o autonomo. Il cumulo totale che permette di ricevere l’intero importo della pensione pur continuando a lavorare,  previsto per tutte le pensioni di vecchiaia, indipendentemente dal tipo di lavoro, sia esso autonomo o dipendente. Per quanto riguarda i titolari di pensione di anzianità, già dal 1° gennaio 2003, è possibile cumulare totalmente pensione e reddito per coloro che al momento del pensionamento hanno almeno 58 anni di età e 37 di contribuzione.

I pensionati, possono ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo o dipendente anche se la pensione è stata liquidata sulla base di un anzianità contributiva di almeno 40 anni o se il titolare di pensione ha compiuto l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini). In tutti gli altri casi, le pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002 sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente e parzialmente incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo (pari a 443,12 nel 2008), entro i limiti del 30% del reddito.

Diverse sono le regole per chi gode di una pensione calcolata con il sistema contributivo: prima dei 63 anni il lavoratore dipendente perde l’intera pensione; il lavoratore autonomo mantiene la pensione minima a cui si aggiunge il 50% della quota eccedente. dopo i 63 anni sia con un lavoro autonomo che con un lavoro dipendente si mantiene la pensione minima più il 50% della quota eccedente.

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