La Legge n. 188/07, che contiene le disposizioni relative alle modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore, è operativa

Dimissioni volontarie: la procedura

  Novità aziendali   

A partire dal 5 marzo le dimissioni volontarie, vale a dire l’atto unilaterale recettizio, espressione della sola volontà del lavoratore debbono essere inviate on line al Ministero del Lavoro e poi comunicate al datore di lavoro. E’ questa la novità introdotta dalla Legge 17 ottobre 2007, n. 188, divenuta operativa dopo che il Ministero del Lavoro con Decreto 21 gennaio 2008 ha emanato il modulo informatico da utilizzare e le relative modalità operative.

I provvedimenti in esame, che eliminano la prassi delle dimissioni in bianco, riguardano tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno posto in essere un rapporto di lavoro, anche senza perseguire uno scopo di lucro, e debbono essere applicati dai lavoratori subordinati nell’impresa di cui all’art. 2094 cod civ, (indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata del rapporto, qualuque sia la loro qualifica compresi anche i dirigenti ed i lavoratori domestici), dai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, di cui al Decreto legislativo n. 276/03, dagli associati in partecipazione di cui all’art. 2549 cod civ e dai soci di cooperative.

La disciplina in esame non si applica alle dimissioni comunicate in forma libera e non on line entro i1 4 marzo 2008, anche se hanno decorrenza successiva: esse sono comunque da ritenersi valide ed efficaci in base al principio giuridico, secondo il quale un atto deve considerarsi legittimo se rispettoso delle regole vigenti al momento in cui lo stesso é stato stipulato. La disciplina in esame non si applica neppure agli accordi di risoluzione consensuale, che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti che prevedono la libera manifestazione del consenso, al recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova, previsto dalla contrattazione collettiva e ribadito dalla lettera di assunzione, ed alle dimissioni per giusta causa, normativamente assimilate al licenziamento.

Il lavoratore che vuole recedere dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 cod civ e nel rispetto del periodo di preavviso, deve utilizzare, a pena di nullità, l’apposito modulo contenente un codice alfanumerico progressivo di identificazione e data di emissione, disponibile presso le Direzioni provinciali del lavoro, gli Uffici comunali, i Centri per l´impiego e sul sito del Ministero del Lavoro.

Dallo scorso 5 marzo il lavoratore subordinato o autonomo, che intende rassegnare le proprie dimissioni, deve collegarsi al sito del Ministero del Lavoro tramite uno dei soggetti abilitati (Centri per l´Impiego, Comuni, Sindacati, Patronati, Direzioni provinciali e regionali del Lavoro). Completata la fase di registrazione presso l´apposita sezione MDV (Modello Dimissioni Volontarie) nel sito internet www.lavoro.gov.it, acquisita la certezza dell´identità del lavoratore, sarà messo a disposizione il modulo che dovrà essere compilato on line in ogni sua parte ed inviato per via telematica al Ministero che, contestualmente, rilascerà la ricevuta che attesterà la veridicità della pratica. La ricevuta dovrà essere stampata dal lavoratore e conservata unitamente alla copia del modulo di dimissioni compilato.Per validare le dimissioni il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro o al committente, entro il termine di 15 giorni, copia del MDV con la relativa ricevuta, contenente l´indicazione del codice alfanumerico di identificazione e la data di emissione. Il datore di lavoro o il committente, ricevuto il modulo procederà, come di consueto, alla comunicazione di cessazione al Centro per l´impiego nel termine di 5 giorni dall´avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. La Legge n. 188/07 afferma che sono nulle le dimissioni comunicate con una forma diversa da quella legale.

Il modello, che ricalca la nuova struttura della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro in vigore dallo scorso 11 gennaio, è ricco di informazioni e dati, per cui consigliamo al lavoratore di leggersi prima il modulo per poter avere poi tutte le informazioni utili per la compilazione, in modo da non trovarsi nell´impossibilità di procedere alla compilazione del modulo ed al suo invio telematico. Oltre ai dati anagrafici del lavoratore (sezione 1) e quelli del datore di lavoro (sezione 2, destinata anche al committente, all´associante in partecipazione, alla coopeativa), il modulo prevede anche l´indicazione di dati identificativi del rapporto di lavoro (tipologia contrattuale, orario di lavoro, qualifica professionale, specifica mansione attribuita (sezione 3) e la precisazione della decorrenza delle dimissioni (sezione 4). Questa sezione é quella che genera maggiori dubbi di compilazione, in quanto in essa occorre indicare la causa delle dimissioni e la data di decorrenza. Finora il lavoratore indicava nella lettera di dimissioni una data di decorrenza della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, precisando che a partire da quel momento o dal diverso termine previsto dal CCNL, iniziava il periodo di preavviso o, in alternativa, che non intendeva rispettare per intero o parzialmente il preavviso. Fra le varie soluzioni prospettate, chi scrive ritiene che, come decorrenza delle dimissioni, occorra indicare il momento a partire dal quale decorrono gli effetti dell´atto di recesso, che per un lavoratore a tempo indeterminato,coincide con quello dal quale inizia ad essere conteggiato il preavviso, sempre che il contratto collettivo non preveda un diverso termine di decorrenza del preavviso. In attesa delle doverose istruzioni ministeriali, fermo l´obbligo di invio on line del modello ufficiale e di consegna di una sua copia all´azienda, il lavoratore dovrebbe poi, con un’ulteriore comunicazione, informare il datore di lavoro o il committente della sua volontà di lavorare o meno nel periodo di preavviso. L’ultima parte del modulo (sezione 5) è relativo ai dati identificativi del soggetto delegato all’invio. Le regole di compilazione del modulo, in cui ci sono sia campi obbligatori che condizionati, sono illustrate dagli allegati al decreto ministeriale.

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