L´Inps ha diramato alcuni chiarimenti sulle novità legislative contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Inps: indennità ordinaria di disoccupazione

  Novità aziendali   

L’Inps ha comunicato con la circolare n. 14 del 1° febbraio 2008 il valore degli importi massimi da corrispondere nell´anno 2008 ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e aumento dell´assegno per attività socialmente utili: euro 858,58 (euro 808,44 al netto dei contributi a carico lavoratore) e euro 1.031,93 (euro 971,67 al netto dei contributi a carico lavoratore). L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione del massimale più alto, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2008 in euro 1.857,48.

Con la successiva circolare n. 15 del 4 febbraio 2008, l´Inps ha diramato alcuni chiarimenti sulle novità legislative contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 247 riguardanti l´aumento della percentuale di commisurazione dell´indennità alla retribuzione, il prolungamento della durata dell´indennità e il pagamento ai lavoratori sospesi (e non licenziati).

Il comma 25 dell’art. 1 della Legge n. 247/07 ha elevato , dal 1° gennaio 2008, il periodo massimo indennizzabile per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali a 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore ai cinquanta anni e a 12 mesi per quelli di età pari o superiore ai cinquanta anni. In precedenza la Legge n. 80/05 e la legge Finanziaria 2007 prevedevano che la durata dell´indennità fosse di 7 mesi per i disoccupati infracinquantenni e di 10 mesi per quelli con età pari o superiore ai cinquanta anni.

Il comma 25 dell’art. 1 della Legge n. 247/07 ha anche innalzato la percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità al 60% per i primi sei mesi, al 50% per i due mesi successivi e al 40% per i restanti mesi, con il riconoscimento della contribuzione figurativa per l´intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste. La precedente disciplina legislativa fissava la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell´indennità al 50% nei primi sei mesi, al 40% per i successivi tre mesi e al 30% per il decimo mese. L´Inps precisa nella sua circolare che il possesso del requisito anagrafico (età inferiore, pari o superiore a 50 anni) deve essere accertato con riferimento alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.

Il comma 26 dell’art. 1 della Legge n. 247/07 stabilisce che la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell´indennità ordinaria con requisiti ridotti in pagamento dal 1° gennaio 2008 (indennità spettante ai lavoratori che, sprovvisti dell´anno di assicurazione nel biennio, abbiano prestato nell´anno almeno 78 giorni di attività lavorativa), è pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni, fino ad un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360 - diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto - e quello delle giornate di lavoro prestate. Secondo la previgente disciplina, l’importo dell’indennità era pari al 30% della retribuzione di riferimento, sempre nei limiti dei massimali mensili aggiornati annualmente.

Il comma 84 dell’art. 1 della Legge n. 247/07 prevede che le indennità ordinarie di disoccupazione non agricola con requisiti normali sono riconosciute per l´anno 2008, fino a 65 giornate, anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, che possano fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l´inizio del periodo di disoccupazione. Lo stanziamento previsto a tal fine ammonta a 48 milioni di euro. La disposizione conferma le corrispondenti previsioni contenute nella Legge n. 80/05. Il provvedimento dispone anche il riconoscimento dell´indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai dipendenti da imprese del settore artigiano, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, che siano in possesso dei requisiti sopra citati. Il finanziamento della misura ammonta a 6 milioni di euro. L´Inps precisa che degli stanziamenti sopracitati, 20 milioni di euro sono destinati a finanziare gli interventi in deroga (con riferimento al limite delle 65 giornate e al cd. "anno mobile"). La deroga è prevista per la indennizzabilità delle ulteriori giornate di sospensione individuate in base a intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, da recepirsi entro il 31 marzo 2008 con decreto ministeriale (Lavoro e Economia). Pertanto, il limite di 20 milioni di euro annui va imputato esclusivamente agli importi che derivano dal superamento del limite delle 65 giornate, sia per quanto riguarda il pagamento con l´indennità ordinaria con requisiti normali che con requisiti ridotti.

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