Per chi matura il diritto nel 2008, la pensione di vecchiaia si allontana. Non sono stati modificati i requisiti, ma le nuove disposizioni allungano i tempi.
L’art. 1, comma 5, della Legge n. 247/07, infatti, ha introdotto dallo scorso 1° gennaio 2008 le finestre anche per l’accesso alla pensione di vecchiaia per cui chi ha maturato il requisito deve attendere un periodo - variabile da 3 a 5 mesi per i lavoratori subordinati e da 6 a 8 mesi per quelli autonomi - per l´effettivo accesso alla pensione.
Maturazione requisiti entro il | Decorrenza della pensione per i lavoratori dipendenti | Decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi |
31 marzo | 1° luglio stesso anno | 1° ottobre stesso anno |
30 giugno | 1° ottobre stesso anno | 1° gennaio anno successivo |
30 settembre | 1° gennaio anno successivo | 1° aprile anno successivo |
31 dicembre | 1° aprile anno successivo | 1° luglio anno successivo |
L’Inps ha elencato i due casi di esclusione dalle finestre con conseguente accesso alla pensione dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti:
- raggiungimento dei requisiti (anagrafico e contributivo) entro il 31 dicembre
- preavviso contrattuale in corso al 31 dicembre 2007 e raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi dopo tale data. Questa ipotesi è stata inserita in via amministrativa ed in via generale non si realizza, poiché, per costante giurisprudenza, il preavviso di licenziamento non può essere intimato prima della maturazione dei requisiti pensionistici.
Per quanto riguarda gli effetti causati dall’introduzione delle finestre negli altri casi, l’Inps afferma che l’età per la concretizzazione del beneficio pensionistico di vecchiaia sarebbe stata modificata in ragione del periodo intercorrente tra il compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia e l“apertura della finestra”. Su tale punto l’Inps ha anche interpellato il Ministero del Lavoro, che con la nota del 10 gennaio
Ci sembra, però, che l’interpretazione degli effetti causati dalle novità pensionistiche della Legge n. 247/07 adottata dal Ministero e dall’Inps, non sia coerente con l’attuale normativa in materia di licenziamenti individuali di cui all’art. 4 della Legge n. 108/90 e che l’introduzione delle finestre per la pensione di vecchiaia non abbia modificato l’età pensionabile ed i requisiti per l’accesso alla pensione.
La finestra, infatti, non ha mai costituito un requisito. L’introduzione delle finestre per la pensione di anzianità, operata dalla Legge n. 335/95, infatti, non è stata considerata una modifica dei requisiti di accesso a tale trattamento pensionistico, che sono sempre rimasti l’età e la contribuzione.
Per confermare sul piano giuridico la tesi seguita dall’Amministrazione, il Governo aveva anche ipotizzato una modifica della Legge n. 108/90, differendo il licenziamento ad nutum alla data di effettiva decorrenza della pensione della vecchiaia: un emendamento in tal senso presentato in sede di conversione in legge del Decreto legge n. 248/07, cosiddetto “milleproroghe”, è stato però dichiarato inammissibile.
G.S.
Torna