L’Inps ha fornito chiarimenti sulle finestre per la pensione di vecchiaia e sui riflessi in materia di licenziamenti individuali

Pensione di vecchiaia: nuova disciplina sulla decorrenza

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Per chi matura il diritto nel 2008, la pensione di vecchiaia si allontana. Non sono stati modificati i requisiti, ma le nuove disposizioni allungano i tempi.

L’art. 1, comma 5, della Legge n. 247/07, infatti,  ha introdotto dallo scorso 1° gennaio 2008 le finestre anche per l’accesso alla pensione di vecchiaia per cui chi ha maturato il requisito deve attendere un periodo - variabile da 3 a 5 mesi per i lavoratori subordinati e da 6 a 8 mesi per quelli autonomi - per l´effettivo accesso alla pensione.

Con la circolare n. 5 del 15 gennaio 2008 l’Inps ha ricordato che dal 2008 si può andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema:

Maturazione requisiti entro il

Decorrenza della pensione per i lavoratori dipendenti

Decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi

31 marzo

1° luglio stesso anno

1° ottobre stesso anno

30 giugno

1° ottobre stesso anno

1° gennaio anno successivo

30 settembre

1° gennaio anno successivo

1° aprile anno successivo

31 dicembre

1° aprile anno successivo

1° luglio anno successivo

L’Inps ha elencato i due casi di esclusione dalle finestre con conseguente accesso alla pensione dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti:

- raggiungimento dei requisiti (anagrafico e contributivo) entro il 31 dicembre 2007. In questo caso l’inapplicabilità delle finestre deriva dall’art. 1, commi 3-5, della Legge n. 243/04, che non sono stati modificati dalla Legge n. 247/08 e recano la cosiddetta “salvaguardia del diritto a pensione” per coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione di qualsiasi tipo alla suddetta data;

- preavviso contrattuale in corso al 31 dicembre 2007 e raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi dopo tale data. Questa ipotesi è stata inserita in via amministrativa ed in via generale non si realizza, poiché, per costante giurisprudenza, il preavviso di licenziamento non può essere intimato prima della maturazione dei requisiti pensionistici.

Per quanto riguarda gli effetti causati dall’introduzione delle finestre negli altri casi, l’Inps afferma che l’età per la concretizzazione del beneficio pensionistico di vecchiaia sarebbe stata modificata in ragione del periodo intercorrente tra il compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia e l“apertura della finestra”. Su tale punto l’Inps ha anche interpellato il Ministero del Lavoro, che con la nota del 10 gennaio 2008 ha espresso l’opinione che, così come viene riconosciuta la tutela alle donne da un costante orientamento giurisprudenziale (secondo il quale l’età per il pensionamento non coincide con quella lavorativa, oltre la quale è consentito il recesso “ad nutum”), la stessa tutela deve essere riconosciuta anche alla generalità dei lavoratori dipendenti nel momento in cui il godimento della pensione di vecchiaia è condizionato all’apertura della “finestra di accesso”. L’Inps conclude la sua circolare affermando che, sulla base anche delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, la possibilità di recesso “ad nutum” viene differita, alla luce delle nuove disposizioni previdenziali sulle decorrenze della pensione di vecchiaia, alla data di effettiva apertura della finestra di accesso.

Ci sembra, però, che l’interpretazione degli effetti causati dalle novità pensionistiche della Legge n. 247/07 adottata dal Ministero e dall’Inps, non sia coerente con l’attuale normativa in materia di licenziamenti individuali di cui all’art. 4 della Legge n. 108/90 e che l’introduzione delle finestre per la pensione di vecchiaia non abbia modificato l’età pensionabile ed i requisiti per l’accesso alla pensione.

La finestra, infatti, non ha mai costituito un requisito. L’introduzione delle finestre per la pensione di anzianità, operata dalla Legge n. 335/95, infatti, non è stata considerata una modifica dei requisiti di accesso a tale trattamento pensionistico, che sono sempre rimasti l’età e la contribuzione.

Per confermare sul piano giuridico la tesi seguita dall’Amministrazione, il Governo aveva anche ipotizzato una modifica della Legge n. 108/90, differendo il licenziamento ad nutum alla data di effettiva decorrenza della pensione della vecchiaia: un emendamento in tal senso presentato in sede di conversione in legge del Decreto legge n. 248/07, cosiddetto “milleproroghe”, è stato però dichiarato inammissibile.

G.S.

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