Le Regioni hanno approvato il documento ufficiale di interpretazione dell´Accordo sulla formazione obbligatoria per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Decreto legislativo n. 195/03.
In particolare segnaliamo il chiarimento relativo al termine per la attivazione e la frequenza dei corsi
Il 14 febbraio 2007 rimane il termine entro il quale devono essere attivati i corsi da parte dei soggetti formatori.
Il 14 febbraio 2008 è il termine ultimo per completare i percorsi formativi (Moduli A, B e C) per responsabili e addetti alla sicurezza.
La sequenza dei moduli prevede che Rspp e Aspp di nuova nomina devono frequentare il modulo A per primo. il modulo C può, invece, esserefrequentato indifferentemente prima o dopo il modulo B.
Per Rspp e Aspp di nuova nomina l´ottenimento della certificazione finale, con conseguente possibilità di esercizio della funzione, presuppone la frequenza del ciclo completo (Moduli A, B e C).
Le linee guida non hanno previsto la possibilità di organizzare un modulo B comune a più macrosettori nel caso di RSPP di aziende con codici ATECO riconducibili a più macrosettori.
Le Regioni potranno, tuttavia, sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi, purché nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori. I risultati della sperimentazione saranno oggetto di valutazione.
La formazione a distanza (FAD) non potrà essere utilizzata nei moduli A, B e C.
I corsi frequentati prima del 14 febbraio 2006, data dell´approvazione dell´Accordo, sono validi purché rispondenti ai requisiti in esso indicati per quanto attiene a numero delle ore, materie, metodologie di insegnamento contenuti.
Le linee guida contengono anche importanti precisazioni sui casi di esonero inizialmente indicati nell´Accordo, per i quali, a causa di errori di stampa e imprecisioni nel testo originario, si erano registrate notevoli difficoltà interpretative.
Il modulo B deve essere oggetto di aggiornamento da parte di Rspp e Aspp ogni 5 anni. Il termine decorre dalla data di conclusione del modulo B, dalla data di conseguimento della laurea triennale in materia di sicurezza, oppure dalla conclusione dell´aggiornamento periodico.
Le Regioni indicheranno, nella loro normativa specifica, le modalità per la gestione dell´aggiornamento e le linee interpretative che fissano le durate dei corsi a seconda dei diversi soggetti e dei settori ATECO dell´impresa.
L´aggiornamento sarà registrato direttamente dai soggetti abilitati ad organizzare i corsi di formazione, oppure nel libretto formativo, disciplinato dal Decreto interministeriale 3 novembre 2005, quando verrà adottato.